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20.01.2007
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Regolamento Comunale

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Tipo Regolamento Comunale

Approvato

con Delibera del Consiglio Comunale n°4 del 23/02/2002
Oggetto Regolamento per lavori da eseguire in economia

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

  1. II presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia quando gli stessi siano indispensabile o urgenti per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di ordinaria manutenzione.

  2. I lavori che hanno caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia per un importo non superiore a 35.000 (trentacinquemila) Euro ad intervento sono i seguenti:

  1. Per il servizio delle strade:

  • le riparazioni urgenti per frane, scoscendimenti, corrosioni, rovine di manufatti ecc. nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito o per evitare danni maggiori e danni alla circolazione stradale;

  • la manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati;

  • lo sgombero della neve;

  • lo spurgo delle cunette e delle tubazioni, le piccole riparazioni ai manufatti;
    l'innaffiamento, la pulitura delle banchine, la regolazione delle scarpate ed il relativo taglio dell'erba;

  1. Per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:

  • la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature, compreso il depuratore;

  • le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

  1. Per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:

  • la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;

  1. Per il servizio in genere dei lavori pubblici:

  • la manutenzione dei giardini, viali passeggi e piazze pubbliche, nonchè dei resedi stradali caduti in uso pubblico;

  • la manutenzione dei cimiteri;

  • i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati pericolanti;

  • i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;

  • i lavori e provviste da eseguirsi con le norme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;

  • ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperiti gli incanti, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le trattative private;

  • i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed all'ordinanze del sindaco;

  • i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;

II ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 1 comma 2, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

  • risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

  • completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del progetto principale del contratto medesimo;

  • acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

  • eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, nonchè a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
     

Articolo 2 - Sistemi di esecuzione

  1. I lavori di cui all'art. 1 sono eseguiti con il ricorso ai seguenti sistemi:

  • in amministrazione diretta;

  • a cottimo fiduciario;

Articolo 3 - Modalità di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

  1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dal Comune, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso al medesimo.

  2. Sono altresì eseguiti in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma;

Articolo 4 - Modalità di esecuzione dei lavori a cottimo fiduciario

  1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese.

  2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Articolo 5 - Limiti di spesa e adozione provvedimenti

  1. II ricorso alla gestione in economia dei lavori di cui al precedente art. 1 è ammesso a seguito di autorizzazione nei limiti di spesa indicati, anno per anno, in deliberazione della giunta comunale o nel piano esecutivo di gestione, approvato dalla giunta stessa e sempre che l'importo di spesa complessivamente per anno non superi euro 35.000 ( trentacinquemila ).

  2. La deliberazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia.

Articolo 6 - Preventivi di spesa

  1. In conformità a quanto stabilito dalla giunta comunale, nella fattispecie di cui al precedente art. 4, man mano che se ne presenti la necessità, il responsabile dei servizio/procedimento provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine di giorni 5 (cinque) a imprese idonee indicando le condizioni di esecuzione dei lavori, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti. I preventivi devono richiedersi, ove possibile, ad almeno cinque imprese. E' consentito, tuttavia il ricorso ad una sola impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, ovvero quando l'importo della spesa non superi euro 5.000 ( cinquemila ).

Articolo 7 - Responsabile dei servizio e/o del procedimento - Scelta del preventivo

  1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 6 il responsabile dei procedimento nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più imprese, accertatene la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso, per il comune, tendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte. Il responsabile dei servizio e/o dei procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

  2. II responsabile dei servizio e/o del procedimento, nei casi sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, da corso ugualmente all'esecuzione delle opere, quando ritiene che il preventivo presentato si vantaggioso per il comune.

  3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti il responsabile opera assistito dal responsabile dell'ufficio di ragioneria e dal responsabile dell'ufficio tecnico; secondo le diverse specifiche competenze di ognuno dl essi, e da altro impiegato del Comune con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 8 - Responsabile dei servizio e/o dei procedimento - Ordinazione dei lavori

  1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 7 il responsabile dei servizio e/o del procedimento entro giorni 2 (due) trasmette gli atti al Segretario Comunale per la stipula del contratto che dovrà avvenire entro giorni 3 (tre) dalla data di ricezione degli atti. E' consentita l'ordinazione dei lavori prima della stipula del contratto solo in casi di urgenza tale da mettere in pericolo la salute e l'incolumità pubblica se non si interviene immediatamente. L'ordinazione dei lavori deve comunque contenere il riferimento al presente regolamento, alle deliberazioni della giunta comunale di cui al precedente art. 5, al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata ed all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

Articolo 9 - Esecuzione dei lavori

  1. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza di un tecnico dei settore interessato. Lo stesso deve segnalare al responsabile dei procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

  2. In caso di ritardo imputabile alla impresa incaricata della esecuzione dei lavori si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dei lavori di cui al precedente art. 8. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dei lavoro a spese della impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Articolo 10 - Pagamento dei lavori

  1. Salvo quando indicato nel precedente art. 8 le fatture e le note dei lavori non possono essere pagate se non munite della certificazione della regolare esecuzione e dell'ammontare definitivo della spesa.

  2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità.

Articolo 11 - Collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori

  1. I lavori di cui agli articoli precedenti sono soggetti a collaudo, con le modalità indicate dal regolamento per la disciplina dei contratti. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, come previsto dal regolamento predetto.

  2. Il collaudo è eseguito da impiegati o in mancanza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente, da professionisti esterni nominati in entrambi i casi dal responsabile dell'ufficio tecnico. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati/professionisti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e dei servizi.

Articolo 12 - Verbalizzazione del procedimento

  1. Tutte le funzioni svolte dal responsabile del servizio e/o del procedimento, quali risultano dal presente regolamento, devono risultare da apposito verbale.

Articolo 13 - Individuazione del responsabile dei procedimento

  1. Responsabile del servizio e/o procedimento di cui al presente regolamento è il responsabile del settore interessato, l'addetto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, che ha il compito di adottare tutti provvedimenti che si rendono necessari nei singoli casi.

  2. I preposti di cui al precedente comma possono, per singole categorie di procedimenti e per singole fattispecie, delegare le funzioni ad altri impiegati del settore stesso.

Articolo 14 - Divieto di frazionamento dei lavori

  1. E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dai precedenti articoli. A tal fine si terrà conto di tutte le spese dei lavori quando le spese riguardino la stessa esigenza.

Articolo 15 - Oneri fiscali

  1. Gli importi di spesa indicati dal presente regolamento sono sempre "oneri fiscali esclusi".

Articolo 16 - Entrata in vigore

  1. II presente regolamento è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

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