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Articolo 1 - Oggetto e
finalità del regolamento
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II presente
regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia quando
gli stessi siano indispensabile o urgenti per il funzionamento del
connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da
considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di ordinaria
manutenzione.
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I lavori che hanno
caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in
economia per un importo non superiore a 35.000 (trentacinquemila)
Euro ad intervento sono i seguenti:
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Per il
servizio delle strade:
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le
riparazioni urgenti per frane, scoscendimenti, corrosioni,
rovine di manufatti ecc. nei limiti strettamente necessari
per ristabilire il transito o per evitare danni maggiori e
danni alla circolazione stradale;
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la
manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento del
pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati;
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lo
sgombero della neve;
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lo spurgo
delle cunette e delle tubazioni, le piccole riparazioni ai
manufatti;
l'innaffiamento, la pulitura delle banchine, la regolazione
delle scarpate ed il relativo taglio dell'erba;
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Per il
servizio delle acque pubbliche e delle fognature:
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la
manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e
delle fognature, compreso il depuratore;
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le prime
opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle
acque dai territori inondati;
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Per il
servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:
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Per il
servizio in genere dei lavori pubblici:
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la
manutenzione dei giardini, viali passeggi e piazze
pubbliche, nonchè dei resedi stradali caduti in uso
pubblico;
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la
manutenzione dei cimiteri;
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i
puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati
pericolanti;
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i lavori e
provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli
appaltatori;
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i lavori e
provviste da eseguirsi con le norme a disposizione
dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
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ogni
lavoro da eseguirsi d'urgenza quando non vi siano il tempo
ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente
esperiti gli incanti, oppure nelle condizioni previste dalla
legge, non abbiano avuto esito positivo le trattative
private;
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i lavori
da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle
leggi, ai regolamenti ed all'ordinanze del sindaco;
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i lavori
indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di
appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e
servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle
imprese;
II ricorso al
sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui
all'art. 1 comma 2, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
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risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando
ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
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completamento delle prestazioni non previste dal contratto
in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito del progetto principale del contratto medesimo;
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acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente
necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente;
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eventi
oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, nonchè
a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio
storico, artistico e culturale.
Articolo 2 -
Sistemi di
esecuzione
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I lavori di cui
all'art. 1 sono eseguiti con il ricorso ai seguenti sistemi:
Articolo 3 -
Modalità di
esecuzione dei lavori in amministrazione diretta
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Sono eseguiti in
amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre
l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale
dipendente dal Comune, impiegando materiali e mezzi di proprietà o
in uso al medesimo.
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Sono altresì
eseguiti in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna
occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma;
Articolo 4 -
Modalità di
esecuzione dei lavori a cottimo fiduciario
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Sono eseguiti a
cottimo fiduciario i lavori per i quali si renda necessario, ovvero
opportuno, l'affidamento a imprese.
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L'esecuzione è
effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli
seguenti.
Articolo 5 -
Limiti di spesa e
adozione provvedimenti
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II ricorso alla
gestione in economia dei lavori di cui al precedente art. 1 è
ammesso a seguito di autorizzazione nei limiti di spesa indicati,
anno per anno, in deliberazione della giunta comunale o nel piano
esecutivo di gestione, approvato dalla giunta stessa e sempre che
l'importo di spesa complessivamente per anno non superi euro 35.000
( trentacinquemila ).
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La deliberazione
di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione dei
lavori in economia.
Articolo 6 -
Preventivi di spesa
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In conformità a
quanto stabilito dalla giunta comunale, nella fattispecie di cui al
precedente art. 4, man mano che se ne presenti la necessità, il
responsabile dei servizio/procedimento provvede a richiedere per
iscritto la presentazione di preventivi entro un termine di giorni 5
(cinque) a imprese idonee indicando le condizioni di esecuzione dei
lavori, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso
di ritardo nell'esecuzione dei lavori, l'obbligo dell'assuntore di
uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti.
I preventivi devono richiedersi, ove possibile, ad almeno cinque
imprese. E' consentito, tuttavia il ricorso ad una sola impresa nei
casi di specialità o di urgenza del lavoro, ovvero quando l'importo
della spesa non superi euro 5.000 ( cinquemila ).
Articolo 7
- Responsabile dei servizio e/o del procedimento - Scelta del
preventivo
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Scaduto il termine
di cui al precedente art. 6 il responsabile dei procedimento nella
fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a
più imprese, accertatene la regolarità, sceglie quello
economicamente più vantaggioso, per il comune, tendo conto degli
elementi economici e tecnici delle singole offerte. Il responsabile
dei servizio e/o dei procedimento ha facoltà di non procedere ad
alcuna scelta con atto motivato.
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II responsabile
dei servizio e/o del procedimento, nei casi sia stato presentato o
richiesto un solo preventivo, da corso ugualmente all'esecuzione
delle opere, quando ritiene che il preventivo presentato si
vantaggioso per il comune.
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Per le operazioni
di cui ai commi precedenti il responsabile opera assistito dal
responsabile dell'ufficio di ragioneria e dal responsabile
dell'ufficio tecnico; secondo le diverse specifiche competenze di
ognuno dl essi, e da altro impiegato del Comune con funzioni di
segretario verbalizzante.
Articolo 8 -
Responsabile dei
servizio e/o dei procedimento - Ordinazione dei lavori
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Effettuate le
operazioni di cui al precedente art. 7 il responsabile dei servizio
e/o del procedimento entro giorni 2 (due) trasmette gli atti al
Segretario Comunale per la stipula del contratto che dovrà avvenire
entro giorni 3 (tre) dalla data di ricezione degli atti. E'
consentita l'ordinazione dei lavori prima della stipula del
contratto solo in casi di urgenza tale da mettere in pericolo la
salute e l'incolumità pubblica se non si interviene immediatamente.
L'ordinazione dei lavori deve comunque contenere il riferimento al
presente regolamento, alle deliberazioni della giunta comunale di
cui al precedente art. 5, al capitolo di bilancio sul quale la spesa
viene imputata ed all'impegno contabile registrato sul capitolo
stesso.
Articolo 9 -
Esecuzione dei
lavori
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L'esecuzione dei
lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire
sotto la sorveglianza di un tecnico dei settore interessato. Lo
stesso deve segnalare al responsabile dei procedimento le
irregolarità nello svolgimento dei lavori.
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In caso di ritardo
imputabile alla impresa incaricata della esecuzione dei lavori si
applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dei lavori di
cui al precedente art. 8. Inoltre il responsabile del procedimento,
dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la
esecuzione in economia di tutto o parte dei lavoro a spese della
impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno
derivante dal ritardo.
Articolo 10 -
Pagamento dei
lavori
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Salvo quando
indicato nel precedente art. 8 le fatture e le note dei lavori non
possono essere pagate se non munite della certificazione della
regolare esecuzione e dell'ammontare definitivo della spesa.
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Si osservano in
ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità.
Articolo 11 -
Collaudo o
certificato di regolare esecuzione dei lavori
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I lavori di cui
agli articoli precedenti sono soggetti a collaudo, con le modalità
indicate dal regolamento per la disciplina dei contratti. Il
collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, come previsto dal regolamento predetto.
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Il collaudo è
eseguito da impiegati o in mancanza di specifiche professionalità
all'interno dell'Ente, da professionisti esterni nominati in
entrambi i casi dal responsabile dell'ufficio tecnico. Il collaudo
non può essere effettuato da impiegati/professionisti che abbiano
partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e dei servizi.
Articolo 12 -
Verbalizzazione del
procedimento
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Tutte le funzioni
svolte dal responsabile del servizio e/o del procedimento, quali
risultano dal presente regolamento, devono risultare da apposito
verbale.
Articolo 13 -
Individuazione del
responsabile dei procedimento
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Responsabile del
servizio e/o procedimento di cui al presente regolamento è il
responsabile del settore interessato, l'addetto che lo sostituisce
in caso di assenza o impedimento temporaneo, che ha il compito di
adottare tutti provvedimenti che si rendono necessari nei singoli
casi.
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I preposti di cui
al precedente comma possono, per singole categorie di procedimenti e
per singole fattispecie, delegare le funzioni ad altri impiegati del
settore stesso.
Articolo 14 -
Divieto di
frazionamento dei lavori
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E' vietato
qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei
limiti di spesa stabiliti dai precedenti articoli. A tal fine si
terrà conto di tutte le spese dei lavori quando le spese riguardino
la stessa esigenza.
Articolo 15 -
Oneri fiscali
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Gli importi di
spesa indicati dal presente regolamento sono sempre "oneri fiscali
esclusi".
Articolo 16 -
Entrata in vigore
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II presente
regolamento è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio
ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale
pubblicazione.
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