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Titolo I - NORME
GENERALI
Art. 1 Servizio
acquedotto
Il servizio pubblico dell'acquedotto è assunto direttamente dal Comune e
gestito in economia, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 8
giugno 1990, n. 142.
Art. 2 Vigilanza
igienica
La vigilanza igienica sull'acquedotto è svolta dal competente Servizio
di igiene pobblica in conformità alle norme di legge e del regolamento
comunale d'igiene.
Art. 3 Vigilanza
tecnica
La vigilanza tecnica sull'acquedotto è affidata all'ufficio tecnico
comunale presso il quale devono essere conservati gli elaborati tecnici
relativi agli impianti e manufatti. Lo stesso ufficio provvede al loro
aggiornamento.
Art. 4 Manutenzione
impianti e installazione contatori
Il Comune provvede alla manutenzione degli impianti e all'installazione
dei contatori direttamente ovvero mediante affidamento appalto a ditte
specializzate.
Titolo II - CONCESSIONE DELL'ACQUA
Art. 5 Concessione dell'acqua
La concessione dell'acqua è accordata sulle condotture esistenti; nelle
nuove lottizzazioni e nelle zone sprovviste di acquedotto o con condotte
insufficienti, l'onere per la costruzione o il potenziamento della rete
idrica è a totale o parziale carico dei richiedenti secondo le modalità
stabilite dal Comune cui spetta, di regola, la realizzazione delle nuove
condotte e, comunque, la proprietà delle condotte stesse.
Art. 6 Tipi di
concessione
La concessione dell'acqua è data, di norma, per l'uso domestico
(concessione ordinaria); il Comune, peraltro, può dare la concessione,
anche temporanea, per usi diversi da quello domestico secondo condizioni
e modalità da stabilirsi di volta in volta (concessione speciale).
Art. 7 Concessionari
La concessione dell'acqua è data ai proprietari e ai titolari di diritti
reali di godimento sugli immobili ovvero ai locatori degli stessi.
Nei casi di concessione per usi diversi da quello domestico, il relativo
contratto deve essere intestato al titolare dell'esercizio. Possono
essere pertanto della concessione persone fisiche o giuridiche,
pubbliche o private, nel prosieguo indicate come "utenti".
Art. 8 Durata della concessione
La concessione ha la durata di anni 1 (uno) ed è tacitamente
rinnovabile, salvo disdetta da comunicazione per iscritto almeno 30
giorni prima della scadenza.
Art. 9 Revoca della
concessione
La concessione dell'acqua è revocabile in qualunque momento per motivi
di pubblico interesse, previo preavviso di almeno 15 giorni; in caso di
revoca non è dovuto al concessionario alcuno indennizzo.
Titolo III -
PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE
Art. 10 Domanda
La domanda di concessione deve essere redatta e sottoscritta dal
richiedente su carta bollata, in conformità allo schema predisposto allo
scopo dal Comune.
La domanda deve contenere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni:
-
generalità,
indirizzo e codice fiscale/partita IVA del richiedente;
-
ubicazione e
descrizione dell'immobile;
-
uso per il quale è
richiesta la concessione;
-
quantità di acqua
richiesta;
-
numero dei
rubinetti di distributione e delle eventuali bocche da incendio;
-
dichiarazione di
accettazione e osservanza delle norme regolamentari.
Art. 11
Documentazione
Alla domanda di concessione deve essere allegata la documentazione
eventualmente prescritta dalle norne vigenti, con particolare
riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia e di lotta alla
delinquenza mafiosa.
Non possono essere accolte, in ogni caso, le domande di concessione
relative ad immobili o porzioni di essi che non risultino in regola con
le disposizioni urbanistico-edilizie o che presentino impedimenti di
carattere tecnico.
Art. 12 Conclusione del procedimento
Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 30 giorni
dalla presentazione della domanda ovvero al completamento dalla
documentazione eventualmente richiesta.
Art. 13 Spese
contrattuali e deposito cauzionale
Sono a carico dell'utente tutte le spese contrattuali per bolli,
scritturazione, eventuale registrazione, ecc., nessuna esclusa, che
devono essere versate all'atto della sottoscrizione del contratto.
Titolo IV -
ALLACCIAMENTO
Art. 14 Modalità
La somministrazione dell'acqua è fatta mediante allacciamento alla
conduttura principale con una derivazione con tubo di diametro
proporzionato al consumo previsto, sul quale, di norma, viene installato
il contatore di misurazione.
Art. 15
Attraversamenti
Qualora, per l'allacciamento, occorra posare i tubi su terreni di
proprietà di terzi, il richiedente deve ottenere dai proprietari il
preventivo nulla-osta alla servitù di acquedotto.
Art. 16
Realizzazione dell'allacciamento
Tutte le opere di allacciamento e manutenzione fino al contatore
compreso, sono realizzate a cura del Comune ed a spese del richiedente
sulla base di analitico preventivo di spesa che deve essere sottoscritto
per accettazione del richiedente stesso.
Il Comune può
autorizzare il richiedente ad eseguire in tutto o in parte, a proprie
spese, le opere di allacciamento e manutenzione sotto la direzione e
sorveglianza dei tecnici comunali.
Art. 17 Diramazioni
Eventuali diramazioni su strade vicinali e su strade o fondi privati
vengono eseguite con spesa a totale carico del richiedente e a
condizione che i proprietari delle strade e dei fondi gli riconoscano la
proprietà sull'intera diramazione fino al contatore, consentendo,
contemporaneamente, l'imposizione della relativa servitù e riservando al
Comune il diritto di accesso alle tubazioni e di allacciamento a tali
tubazioni di ulteriori derivazioni.
Art. 18 Contatori
I contatori sono forniti dall'utente il quale ne conserva la proprietà,
gli stessi sono installati e sigillati a cura del Comune. I contatori
vengono, di norma, collocati nella proprietà privata a confine tra la
proprietà stessa e l'area pubblica, in locali di facile accesso o in
appositi pozzetti al riparo da agenti atmosferici. Qualora se ne ravvisa
la necessità l'Amministrazione può disporre l'istallazione di contatori
di proprietà del Comune nei pozzetti di diramazione.
Il pagamento del nolo del contatore è indipendente dal consumo
dell'acqua ed è sempre dovuto.
Gli utenti sono responsabili della custodia dei contatori e
dell'integrità dei sigilli; devono inoltre usare tutte le precauzioni
per evitare danni e consentire in ogni momento l'accesso ai contatori da
parte degli incaricati comunali.
I cambi o spostamenti dei contatori eseguiti su richiesta o per fatto
dovuto all'utente, sono a sue spese.
Il Comune può sostituire i contatori, integrarli o modificarli ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, addebitandone le spese all'utente.
Art. 19 Fabbricati con destinazione promiscua
Nei fabbricati a destinazione promiscua gli impianti interni devono
essere predisposti in modo da consentire la divisione dei consumi
domestici da quelli speciali; in caso diverso viene applicata a tutto il
consumo la tariffa più onerosa.
Art. 20 Bocche da
incendio private
Le spese di allacciamento delle bocche da incendio private sono a carico
dei richiedenti; alle stesse vengono applicate a cura del Comune
speciali sigilli.
Le bocche da incendio private possono essere aperte solo in caso di
incendio; il loro utilizzo deve essere comunicato al Comune non oltre le
ventiquattro ore successive.
Il Comune non fornisce alcuna garanzia sulla pressione e la portata
realizzabili nelle bocche da incendio.
La verifica e l'adeguamento delle bocche da incendio private devono
essere sempre richiesti dall'utente al quale sono addebitate le relative
spese.
Art. 21 Oneri a carico dell'utente
Le spese per la realizzazione e l'adeguamento dell'eventuale pozzetto,
la provvista, la posa in opera e la manutenzione della tubazione
all'interno della proprietà privata dopo il contatore e l'istallazione
di una valvola d'arresto subito il contatore stesso, sono a carico
dell'utente.
Titolo V -
SOMMINISTRAZIONE, MISURAZIONE, TARIFFE E PAGAMENTI
Art. 22
Somministrazione e misurazione
Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la
somministrazione dell'acqua ha luogo esclusivamente a flusso libero non
necessariamente costante mediante misurazione a contatore.
La lettura del contatore è fatta a cura del Comune ogni trimestre, salvo
casi di forza maggiore.
Qualora non sia possibile stabilire la quantità dell'acqua consumata a
causa del constato irregolare funzionamento del contatore per guasto o
per altro motivo, ovvero di impedimento alla lettura del contatore, il
consumo viene determinato sulla base di quello corrispondente periodo
precedente, ove ciò non sia possibile, il consumo viene determinato
sulla base della quantità di acqua richiesta nella domanda di
concessione e, comunque, ad esclusivo giudizio del Comune.
Art. 23 Sospensione della somministrazione
Il Comune si riserva il diritto di sospendere o limitare temporaneamente
l'erogazione dell'acqua per causa di forza maggiore, per lavori o
riparazioni e in caso di carenza idrica; tali sospensioni, per quanto
possibile, vengono preannunciate agli utenti.
Il Sindaco dispone
inoltre la sospensione dell'erogazione dell'acqua nei seguenti casi;
-
morosità
dell'utente superiore a 10 (dieci) giorni;
-
impedimento agli
incaricati comunali di accesso agli impianti interni ed alla lettura
del contatore;
-
violazione delle
norme del presente regolamento;
-
mancato pagamento
delle contravvenzioni al presente regolamento.
I responsabili comunali
incaricati dell'accertamento delle suddette inadempienze o violazioni
devono darne immediata comunicazione ad Sindaco.
Le sospensioni o
limitazioni delle forniture, come pure le oscillazioni di pressione
dovute a qualsiasi causa, non danno diritto all'utente di richiedere
rifusione di danni o rimborsi a qualsiasi titolo.
Art. 24 Chiusura temporanea della condotta
L'utente che, per qualsiasi motivo, intende ottenere la temporanea
sospensione della erogazione mediante chiusura della condotta, deve
farne richiesta al Comune i cui incaricati provvederanno alla chiusura
ed alla successiva riapertura a spese dell'utente.
Per il tempo che la
condotta rimane chiusa ovvero sospesa, per qualsiasi causa, l'utente è
tenuto al pagamento dei noli e del consumo minimo tariffario
eventualmente stabilito.
Art. 25 Divieti
E' fatto divieto all'utente:
-
di lasciare
derivare acqua dalla sua tubatura in favore di terzi senza
autorizzazione scritta dal Comune;
-
di alterare, o
manomettere in qualsiasi modo, i contatori e la condotta di
derivazione;
-
di disporre
dell'acqua per uso o per immobili diversi da quelli indicati nel
contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta dal Comune.
Art. 26 Controllo
dei contatori
L'utente ha diritto di richiedere la verifica del contatore previo
pagamento della somma stabilita dalla Giunta Comunale; detta somma gli
viene restituita nel caso in cui il reclamo risulti fondato.
Il funzionamento del contatore si intende regolare quando le sue
indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza del 5 (cinque)
per cento in più o in meno della effettiva erogazione.
Art. 27 Tariffa
La Giunta Comunale stabilisce la tariffa per il consumo, tenendo conto
dei minimi garantiti, super consumo ed eventuali esenzioni, l'importo
dei noli, del deposito cauzionale e, in generale, delle spese per i
servizi richiesti dall'utenza; stabilisce altresì le modalità ed i
termini dei pagamenti e le penalità per ritardato pagamento.
La Giunta può anche stabilire a carico dell'utente, l'onere del
pagamento delle spese di bollettazione ed esazione e di quelle postali e
disporre l'emissione di fatture d'acconto.
Titolo VI - NORME FINALI
Art. 28 Sanzioni
Le infrazioni e le inadempienze dell'utente alle norme ed alle
condizioni del presente regolamento e della relativa tariffa, ferma
restando ogni altra azione civile e penale, sono soggette al pagamento
della sanzione amministrativa ai sensi degli articoli 106 e seguenti del
R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Art. 29
Obbligatorietà del regolamento
Il presente regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni
concessione senza che ne occorra la materiale trascrizione è peraltro
diritto dell'utente di prendere visione del regolamento ed ottenere, in
qualsiasi momento, una copia.
La Giunta Comunale
estenderà, per quanto possibile, le norme di questo regolamento anche
per le concessioni date prima della sua entrata in vigore.
Art. 30 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
definitiva approvazione. |