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20.01.2007
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Servizio Acquedotto

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Tipo Regolamento Comunale

Approvato

con Delibera del Consiglio Comunale n°10 del 25/06/2000
Oggetto Regolamento per il Servizio Acquedotto

Titolo I - NORME GENERALI

Art. 1 Servizio acquedotto
Il servizio pubblico dell'acquedotto è assunto direttamente dal Comune e gestito in economia, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2 Vigilanza igienica
La vigilanza igienica sull'acquedotto è svolta dal competente Servizio di igiene pobblica in conformità alle norme di legge e del regolamento comunale d'igiene.

Art. 3 Vigilanza tecnica
La vigilanza tecnica sull'acquedotto è affidata all'ufficio tecnico comunale presso il quale devono essere conservati gli elaborati tecnici relativi agli impianti e manufatti. Lo stesso ufficio provvede al loro aggiornamento.

Art. 4 Manutenzione impianti e installazione contatori
Il Comune provvede alla manutenzione degli impianti e all'installazione dei contatori direttamente ovvero mediante affidamento appalto a ditte specializzate.


Titolo II - CONCESSIONE DELL'ACQUA


Art. 5 Concessione dell'acqua
La concessione dell'acqua è accordata sulle condotture esistenti; nelle nuove lottizzazioni e nelle zone sprovviste di acquedotto o con condotte insufficienti, l'onere per la costruzione o il potenziamento della rete idrica è a totale o parziale carico dei richiedenti secondo le modalità stabilite dal Comune cui spetta, di regola, la realizzazione delle nuove condotte e, comunque, la proprietà delle condotte stesse.

Art. 6 Tipi di concessione
La concessione dell'acqua è data, di norma, per l'uso domestico (concessione ordinaria); il Comune, peraltro, può dare la concessione, anche temporanea, per usi diversi da quello domestico secondo condizioni e modalità da stabilirsi di volta in volta (concessione speciale).

Art. 7 Concessionari
La concessione dell'acqua è data ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ovvero ai locatori degli stessi.
Nei casi di concessione per usi diversi da quello domestico, il relativo contratto deve essere intestato al titolare dell'esercizio. Possono essere pertanto della concessione persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nel prosieguo indicate come "utenti".

Art. 8 Durata della concessione
La concessione ha la durata di anni 1 (uno) ed è tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da comunicazione per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 9 Revoca della concessione
La concessione dell'acqua è revocabile in qualunque momento per motivi di pubblico interesse, previo preavviso di almeno 15 giorni; in caso di revoca non è dovuto al concessionario alcuno indennizzo.

Titolo III - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE

Art. 10 Domanda
La domanda di concessione deve essere redatta e sottoscritta dal richiedente su carta bollata, in conformità allo schema predisposto allo scopo dal Comune.

La domanda deve contenere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni:

  • generalità, indirizzo e codice fiscale/partita IVA del richiedente;

  • ubicazione e descrizione dell'immobile;

  • uso per il quale è richiesta la concessione;

  • quantità di acqua richiesta;

  • numero dei rubinetti di distributione e delle eventuali bocche da incendio;

  • dichiarazione di accettazione e osservanza delle norme regolamentari.

Art. 11 Documentazione
Alla domanda di concessione deve essere allegata la documentazione eventualmente prescritta dalle norne vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia e di lotta alla delinquenza mafiosa.
Non possono essere accolte, in ogni caso, le domande di concessione relative ad immobili o porzioni di essi che non risultino in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie o che presentino impedimenti di carattere tecnico.

Art. 12 Conclusione del procedimento
Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 30 giorni dalla presentazione della domanda ovvero al completamento dalla documentazione eventualmente richiesta.

Art. 13 Spese contrattuali e deposito cauzionale
Sono a carico dell'utente tutte le spese contrattuali per bolli, scritturazione, eventuale registrazione, ecc., nessuna esclusa, che devono essere versate all'atto della sottoscrizione del contratto.

Titolo IV - ALLACCIAMENTO

Art. 14 Modalità
La somministrazione dell'acqua è fatta mediante allacciamento alla conduttura principale con una derivazione con tubo di diametro proporzionato al consumo previsto, sul quale, di norma, viene installato il contatore di misurazione.

Art. 15 Attraversamenti
Qualora, per l'allacciamento, occorra posare i tubi su terreni di proprietà di terzi, il richiedente deve ottenere dai proprietari il preventivo nulla-osta alla servitù di acquedotto.

Art. 16 Realizzazione dell'allacciamento
Tutte le opere di allacciamento e manutenzione fino al contatore compreso, sono realizzate a cura del Comune ed a spese del richiedente sulla base di analitico preventivo di spesa che deve essere sottoscritto per accettazione del richiedente stesso.

Il Comune può autorizzare il richiedente ad eseguire in tutto o in parte, a proprie spese, le opere di allacciamento e manutenzione sotto la direzione e sorveglianza dei tecnici comunali.

Art. 17 Diramazioni
Eventuali diramazioni su strade vicinali e su strade o fondi privati vengono eseguite con spesa a totale carico del richiedente e a condizione che i proprietari delle strade e dei fondi gli riconoscano la proprietà sull'intera diramazione fino al contatore, consentendo, contemporaneamente, l'imposizione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di accesso alle tubazioni e di allacciamento a tali tubazioni di ulteriori derivazioni.

Art. 18 Contatori
I contatori sono forniti dall'utente il quale ne conserva la proprietà, gli stessi sono installati e sigillati a cura del Comune. I contatori vengono, di norma, collocati nella proprietà privata a confine tra la proprietà stessa e l'area pubblica, in locali di facile accesso o in appositi pozzetti al riparo da agenti atmosferici. Qualora se ne ravvisa la necessità l'Amministrazione può disporre l'istallazione di contatori di proprietà del Comune nei pozzetti di diramazione.
Il pagamento del nolo del contatore è indipendente dal consumo dell'acqua ed è sempre dovuto.

Gli utenti sono responsabili della custodia dei contatori e dell'integrità dei sigilli; devono inoltre usare tutte le precauzioni per evitare danni e consentire in ogni momento l'accesso ai contatori da parte degli incaricati comunali.

I cambi o spostamenti dei contatori eseguiti su richiesta o per fatto dovuto all'utente, sono a sue spese.

Il Comune può sostituire i contatori, integrarli o modificarli ogni qualvolta lo ritenga opportuno, addebitandone le spese all'utente.

Art. 19 Fabbricati con destinazione promiscua
Nei fabbricati a destinazione promiscua gli impianti interni devono essere predisposti in modo da consentire la divisione dei consumi domestici da quelli speciali; in caso diverso viene applicata a tutto il consumo la tariffa più onerosa.

Art. 20 Bocche da incendio private
Le spese di allacciamento delle bocche da incendio private sono a carico dei richiedenti; alle stesse vengono applicate a cura del Comune speciali sigilli.
Le bocche da incendio private possono essere aperte solo in caso di incendio; il loro utilizzo deve essere comunicato al Comune non oltre le ventiquattro ore successive.

Il Comune non fornisce alcuna garanzia sulla pressione e la portata realizzabili nelle bocche da incendio.

La verifica e l'adeguamento delle bocche da incendio private devono essere sempre richiesti dall'utente al quale sono addebitate le relative spese.

Art. 21 Oneri a carico dell'utente
Le spese per la realizzazione e l'adeguamento dell'eventuale pozzetto, la provvista, la posa in opera e la manutenzione della tubazione all'interno della proprietà privata dopo il contatore e l'istallazione di una valvola d'arresto subito il contatore stesso, sono a carico dell'utente.

Titolo V - SOMMINISTRAZIONE, MISURAZIONE, TARIFFE E PAGAMENTI

Art. 22 Somministrazione e misurazione
Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua ha luogo esclusivamente a flusso libero non necessariamente costante mediante misurazione a contatore.
La lettura del contatore è fatta a cura del Comune ogni trimestre, salvo casi di forza maggiore.

Qualora non sia possibile stabilire la quantità dell'acqua consumata a causa del constato irregolare funzionamento del contatore per guasto o per altro motivo, ovvero di impedimento alla lettura del contatore, il consumo viene determinato sulla base di quello corrispondente periodo precedente, ove ciò non sia possibile, il consumo viene determinato sulla base della quantità di acqua richiesta nella domanda di concessione e, comunque, ad esclusivo giudizio del Comune.

Art. 23 Sospensione della somministrazione
Il Comune si riserva il diritto di sospendere o limitare temporaneamente l'erogazione dell'acqua per causa di forza maggiore, per lavori o riparazioni e in caso di carenza idrica; tali sospensioni, per quanto possibile, vengono preannunciate agli utenti.

Il Sindaco dispone inoltre la sospensione dell'erogazione dell'acqua nei seguenti casi;

  • morosità dell'utente superiore a 10 (dieci) giorni;

  • impedimento agli incaricati comunali di accesso agli impianti interni ed alla lettura del contatore;

  • violazione delle norme del presente regolamento;

  • mancato pagamento delle contravvenzioni al presente regolamento.

I responsabili comunali incaricati dell'accertamento delle suddette inadempienze o violazioni devono darne immediata comunicazione ad Sindaco.

Le sospensioni o limitazioni delle forniture, come pure le oscillazioni di pressione dovute a qualsiasi causa, non danno diritto all'utente di richiedere rifusione di danni o rimborsi a qualsiasi titolo.

Art. 24 Chiusura temporanea della condotta
L'utente che, per qualsiasi motivo, intende ottenere la temporanea sospensione della erogazione mediante chiusura della condotta, deve farne richiesta al Comune i cui incaricati provvederanno alla chiusura ed alla successiva riapertura a spese dell'utente.

Per il tempo che la condotta rimane chiusa ovvero sospesa, per qualsiasi causa, l'utente è tenuto al pagamento dei noli e del consumo minimo tariffario eventualmente stabilito.

Art. 25 Divieti
E' fatto divieto all'utente:

  • di lasciare derivare acqua dalla sua tubatura in favore di terzi senza autorizzazione scritta dal Comune;

  • di alterare, o manomettere in qualsiasi modo, i contatori e la condotta di derivazione;

  • di disporre dell'acqua per uso o per immobili diversi da quelli indicati nel contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta dal Comune.

Art. 26 Controllo dei contatori
L'utente ha diritto di richiedere la verifica del contatore previo pagamento della somma stabilita dalla Giunta Comunale; detta somma gli viene restituita nel caso in cui il reclamo risulti fondato.

Il funzionamento del contatore si intende regolare quando le sue indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza del 5 (cinque) per cento in più o in meno della effettiva erogazione.

Art. 27 Tariffa
La Giunta Comunale stabilisce la tariffa per il consumo, tenendo conto dei minimi garantiti, super consumo ed eventuali esenzioni, l'importo dei noli, del deposito cauzionale e, in generale, delle spese per i servizi richiesti dall'utenza; stabilisce altresì le modalità ed i termini dei pagamenti e le penalità per ritardato pagamento.

La Giunta può anche stabilire a carico dell'utente, l'onere del pagamento delle spese di bollettazione ed esazione e di quelle postali e disporre l'emissione di fatture d'acconto.

Titolo VI - NORME FINALI

Art. 28 Sanzioni
Le infrazioni e le inadempienze dell'utente alle norme ed alle condizioni del presente regolamento e della relativa tariffa, ferma restando ogni altra azione civile e penale, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa ai sensi degli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 29 Obbligatorietà del regolamento
Il presente regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni concessione senza che ne occorra la materiale trascrizione è peraltro diritto dell'utente di prendere visione del regolamento ed ottenere, in qualsiasi momento, una copia.

La Giunta Comunale estenderà, per quanto possibile, le norme di questo regolamento anche per le concessioni date prima della sua entrata in vigore.

Art. 30 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla definitiva approvazione.

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