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Art. 1
Il Comune di CERVICATI
Il Comune di Cervicati, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di
coloro che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli interessi, ne
promuove e ne coordina lo sviluppo.
II Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei
confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o
svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.
II Comune collabora con lo Stato, la Regione, i Comuni, le Comunità
Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno
rispetto della reciproca autonomia.
II Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei
piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della
Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni
proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali
di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà,
secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete
all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini,
anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di
rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.
Art. 2
Il territorio del Comune
Il territorio dei Comune di Cervicati ha una superficie di 12.22
chilometri quadrati ed è delimitato dai confini con i Comuni di San
Marco Argentano, Mongrassano e Cerzeto.
II Comune di Cervicati comprende nel suo territorio le frazioni di
Marinello, Varco Chiaro e Peruccio.
Eventuali modifiche alla circoscrizione territoriale del Comune sono
definite dalla Regione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
117 e 133 della Costituzione, nonchè delle specifiche disposizioni di
legge in materia. A fronte di tali possibili modifiche l'Amministrazione
Comunale promuove forme di consultazione preliminare della popolazione.
La sede del Comune è sita in piazza L. Guzolini e nel palazzo
municipale, presso di esso hanno sede i principali uffici
dell'Amministrazione Comunale e si riuniscono gli organi dei comune.
Art. 3
Stemma, gonfalone e logo del Comune
Lo stemma del Comune è rappresentato da "cervo collocato su tre colline
e corona in alto" di colori diversi.
II gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore blu nel
centro del quale è posto lo stemma dell'Ente.
II Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di
fuori della sede Comunale in occasioni di particolare rilevanza o per
rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni ufficiali.
II Comune utilizza un logo distintivo che ne caratterizza i documenti e
gli strumenti di comunicazione istituzionale. L'utilizzo del logo è
concesso dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a
soggetti che vengono in relazione con l'Amministrazione e che intendono
qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione
grafica della particolare relazione.
L'utilizzo del gonfalone con lo stemma è consentito nelle cerimonie
ufficiali accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore, ed è
scortato dai vigili urbani in alta uniforme. Qualsiasi altro uso deve
essere preventivamente autorizzato dalla giunta municipale.
Art. 4
Funzioni
II Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso
attribuiti, nonchè quelli conferiti con legge dello Stato e della
Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
II Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare
riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, nonchè dello
sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri
livelli istituzionali di governo, definite per legge.
AI fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma
precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
II Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in
correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che
risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della
Comunità Locale.
Art. 5
Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune.
II Comune di Cervicati ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e
di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della
persona umana.
Ispira la sua azione ai principio di solidarietà per tutti i residenti,
anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali,
economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità
nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare io sviluppo
della propria comunità:
sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e
incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena
occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e
capacità professionali;
promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo
culturale, sociale ed economico;
garantendo (anche attraverso azioni positive) la pari opportunità
sociale ed economica fra donne e uomini;
realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di
tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali,
tutelando e valorizzando la famiglia, e valorizzando il responsabile
coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo;
rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;
tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche
e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una
migliore qualità della vita.
Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali
intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi e
istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla
attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.
II Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali
degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri
comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo
sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
Il Comune di Cervicati esercita le sue funzioni secondo i principi della
trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività.
In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini,
delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle
associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della
comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle
attività poste in essere dall'amministrazione locale.
L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di
trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed
economicità delle procedure, nonchè nel rispetto del principio di
distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti
alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli
utenti dei servizi.
Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai
contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con la
legge 30 dicembre 1989, n. 439.
Art. 6
Pari opportunità
II Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità
tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.
Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi
collegiali, nonchè negli enti, aziende ed istituzioni partecipati,
controllati o dipendenti del Comune è promossa la presenza dei
rappresentanti di entrambi i sessi.
Art. 7
Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa
II Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed
amministrativa.
L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel
rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.
Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'Amministrazione
Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità
di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e
dei compiti ad essa attribuiti.
L'autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono
necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di
attività amministrativa.
Art. 8
Autonomia finanziaria ed impositiva
II Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica.
L'esercizio dell'autonomia finanziaria ed impositiva è realizzato nel
rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei limiti generali da esse
stabiliti.
L'esercizio dell'autonomia impositiva è sviluppato dal Comune nel
rispetto dei principi definiti dalle leggi speciali di settore
applicabili all'attività degli Enti Locali. A tali principi si ispira
anche lo sviluppo della potestà regolamentare del Comune in materia.
II Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento
dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della
produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi
pubblici e delle attività di propria competenza.
Art. 9
Azioni programmatorie
II Comune, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge,
in collaborazione con la Provincia e sulla base di programmi da essa
proposti, promuove e coordina attività nonchè realizza opere di
rilevante interesse Comunale nei principali settori nei quali sviluppa
le proprie attività istituzionali.
Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato
e dalla Regione, il Comune di Cervicati assume la programmazione come
metodo cui informa la propria azione.
Art. 10
Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale
Nelle materie di propria competenza il Comune formula proposte e
progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed agli
altri Enti Locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate
in base a specifica disposizione di legge.
II Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto
istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse
presso le Associazioni di Enti Locali.
Art. 11
Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione
II Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri
Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:
coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a
ciascuno attribuiti;
sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.
II Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, per
l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o
funzioni.
II Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti
ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento
della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. II Comune
può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò
risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della
propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di
particolare rilevanza per la Comunità Locale.
Art. 12
Istanze, petizioni, proposte
Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel
territorio Comunale e le loro associazioni possono presentare istanze,
petizioni o proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza
comunale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. II
Comune di Cervicati ne garantisce tempestivo esame e riscontro.
Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di
presentazione e di valutazione sono definite da specifico regolamento,
devono essere regolarmente sottoscritte.
Le istanze devono essere prese in considerazione dal Sindaco o
dall'Assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni
dando risposta scritta entro trenta giorni.
Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di
provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere
sottoscritte da almeno 150 elettori residenti nel Comune. Esse sono
presentate al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le trasmette
con osservazioni entro dieci giorni al Consiglio, affinchè l'organo
collegiale ne valuti i contenuti ed adotti i provvedimenti necessari /
conseguenti entro novanta giorni.
Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in unico apposito
registro, in ordine cronologico, con l'indicazione dell'iter istruttorio
e decisorio seguito nonchè degli eventuali provvedimenti adottati. II
registro è pubblico e disponibile per la consultazione dei cittadini.
Art. 13
Consultazione popolare e consulte permanenti
II Comune di Cervicati può indire consultazioni della popolazione, di
parti di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire
informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa,
nelle seguenti materie:
politiche sociali e politiche giovanili;
interventi di sviluppo economico;
interventi per il turismo;
politiche per i servizi pubblici locali;
interventi per sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel
territorio Comunale.
La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo
altre modalità idonee allo scopo, che sono disciplinate da specifico
regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici
e telematici.
La consultazione popolare è indetta dal Consiglio Comunale, su autonoma
iniziativa o su proposta della Giunta. La consultazione è comunque
obbligatoriamente indetta quando sia formalmente richiesta da un quinto
dei consiglieri assegnati per legge all'Ente.
II Presidente del Consiglio Comunale provvede affinchè le risultanze
della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio,
secondo la procedura individuata dallo specifico regolamento. Alle
conseguenti decisioni del Consiglio è data adeguata pubblicità.
II Comune può altresì istituire consulte permanenti su temi di grande
rilevanza per la Comunità Locale, quali sedi di confronto continuo con
la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini.
II Comune istituisce comunque, all'avvio di ogni mandato amministrativo,
una consulta tematica permanente dedicata all'analisi dei problemi ed
alla promozione di proposte per lo sviluppo dell'integrazione dei
cittadini stranieri, sia appartenenti all'Unione Europea sia provenienti
da Stati non aderenti alla stessa, ma comunque regolarmente soggiornanti
nel territorio comunale.
Art. 14
Referendum
La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte
fondamentali o del Comune può essere sviluppata anche attraverso
referendum consultivi, propositivi od abrogativi.
II Sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo di
atti dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche sociali e
politiche giovanili, interventi di sviluppo economico, interventi per il
turismo, politiche per i servizi pubblici locali, interventi per
sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale
quando ne facciano richiesta 150 cittadini elettori residenti ne!
Comune.
Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua
forma:
lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla
Giunta, nonchè tutti gli atti a valenza normativa generale;
il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di
prestiti;
i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del
Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti,
controllati o partecipati;
gli atti di gestione adottati dai Dirigenti / Responsabili di Servizio;
i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del
comune nei confronti di terzi;
gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;
i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.
Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio Comunale deve astenersi
dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione
referendaria.
Il referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotti
provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla
volontà espressa dai firmatari.
Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del
referendum è attribuito ad una speciale Commissione di Garanti, per la
quale la composizione ed il funzionamento sono disciplinati dallo
specifico regolamento.
I referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito
positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
In caso di esito positivo del referendum consultivo il Sindaco adotta
gli atti necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del
Consiglio Comunale nella prima seduta successiva della questione che è
stata oggetto della consultazione referendaria. Nel caso del referendum
propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli
atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.
Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e
svolgimento del referendum sono disciplinate dallo specifico
regolamento.
Art. 15
Partecipazione ai procedimenti amministrativi
Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti
comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel
rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti
amministrativi.
Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia
d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può
prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e
rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile
del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione
del provvedimento finale, nonchè ad assistere ad accertamenti ed
ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.
Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve
comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al
procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie
sintetiche od osservazioni.
II Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di
pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto
procedimento.
La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai
procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
legislazione speciale di settore.
II regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti
mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di
prendere parte al procedimento amministrativo.
Art. 16
Pubblicità ed accesso agli atti
Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Cervicati
sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per
espressa disposizione di legge o di regolamento.
Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti del
Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.
II Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti
amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle
norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito
regolamento.
II regolamento disciplina comunque l'esercizio del diritto di accesso e
individua le categorie di documenti per i quali l'accesso può comunque
essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonchè
detta le misure organizzative volte a garantire l'effettività del
diritto.
Art. 17
Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini
II Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla
Comunità Locale in relazione alla propria attività e a tale scopo
sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.
II Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per
migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgenti le altre
Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.
Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono
sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia,
attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di
organizzazione.
Art. 18
Libere forme associative
II Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le
organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con
l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle
proprie funzioni.
Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire
l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire
consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con
particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e
degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della
predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o
di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul
territorio.
La concessione di strutture; beni strumentali, contributi e servizi ad
associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso
apposite convenzioni, sono subordinate alla determinazione dei criteri e
delle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito
regolamento. II Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di
approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali
indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad
associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria
iscrizione in apposito elenco / albo, disciplinato dal regolamento,
diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura
dell'amministrazione.
Capo II
IL DECENTRAMENTO COMUNALE
Art. 19
Partecipazione ed organizzazione dei servizi su base frazionale
La partecipazione alla vita del Comune e l'organizzazione dei servizi
possono essere sviluppate su base frazionale per l'attuazione di forme
di decentramento, in relazione a peculiarità sociali,
urbanistico-territoriali o economiche, nonchè in base a specifiche
esigenze della popolazione e di funzionalità dei servizi stessi.
La definizione dei profili di strutturazione del decentramento comunale
è oggetto di specifico regolamento.
Art. 20
Organi rappresentativi delle istanze delle frazioni
II Consiglio ed il Presidente dello stesso sono gli organi che
rappresentano le istanze delle popolazioni delle frazioni.
II regolamento stabilisce le modalità per la composizione, l'elezione ed
il funzionamento degli organi rappresentativi delle istanze delle
frazioni.
Art. 21
Ruolo e poteri del Difensore Civico
II Comune di Cervicati istituisce l'ufficio del Difensore Civico al fine
di contribuire a garantire l'imparzialità e il buon andamento
dell'Amministrazione Comunale, nonchè degli organismi controllati,
dipendenti e partecipati dall'Ente.
Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero d'ufficio, il
Difensore Civico segnala ai competenti organi del Comune, delle aziende
speciali e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i
ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a
provvedere segnalando ogni intervento che ritenga opportuno. II
Difensore Civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri e degli
Assessori Comunali, nell'esercizio delle rispettive funzioni. La materia
del pubblico impiego è esclusa dall'ambito dell'intervento del difensore
Civico Comunale.
II Difensore Civico esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla
legge, con particolare riferimento a quanto previsto in ordine
all'espletamento di controlli preventivi di legittimità su particolari
categorie di atti dell'Amministrazione Comunale, nonchè a quanto
stabilito in materia di contenzioso inerente l'accesso ai documenti
amministrativi.
II Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed
indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione
gerarchica o funzionale.
II Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero
accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle
istituzioni nonchè degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare
accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di
averne copia, nonchè di ottenere ogni notizia e informazione relativa
alla questione trattata, può convocare dirigenti e funzionari per un
esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli
opposto il segreto d'ufficio nè la riservatezza.
II Difensore Civico presenta al Consiglio una relazione annuale entro il
30 giugno ove illustra l'attività svolta nell'anno precedente e le
proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze
dell'amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire
efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e dei
servizi pubblici comunali. Ha diritto di essere ascoltato dagli organi
di governo dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche
questioni afferenti il suo incarico. Può altresì venire convocato dai
medesimi organi.
Al Difensore Civico, spettano l'indennità di carica / il compenso
stabilita/o dal Consiglio nonchè il trattamento di missione nella misura
determinata per i Dirigenti responsabili delle principali strutture
organizzative dell'Amministrazione Comunale / Responsabili di Servizio.
II Comune mette a disposizione del Difensore Civico adeguato personale,
locali e attrezzature. Prevede inoltre in sede di bilancio un apposito
capitolo per le spese di funzionamento dell'ufficio.
II Comune, previa deliberazione del Consiglio, per l'istituzione del
Difensore Civico può stipulare accordi con Enti locali, Amministrazioni
statali e altri soggetti pubblici operanti nel territorio comunale.
L'accordo di cui al precedente comma 1 disciplina l'ufficio del
Difensore Civico ed i rapporti fra le Amministrazioni pubbliche che vi
partecipano.
Art. 22
Elezione del Difensore Civico
II Difensore Civico viene eletto, dal Consiglio Comunale, col voto
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini di
provata esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo. II
voto viene espresso in forma segreta. Dopo due votazioni infruttuose,
tenutesi in due distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati.
II Difensore Civico dura in carica sino alla fine del mandato
amministrativo e può essere rieletto per una sola volta.
In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro
quarantacinque giorni dall'acquisizione a protocollo del documento di
rimessione della carica. Nel frattempo i poteri del difensore Civico
dimessosi sono prorogati.
Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni il Difensore
Civico viene revocato dal Consiglio col voto favorevole dei due terzi
dei Consiglieri assegnati.
Non sono eleggibili a Difensore Civico ovvero decadono di diritto dalla
carica:
i membri del Parlamento e del Governo, i Consiglieri e Assessori
regionali, provinciali, comunali, i Consiglieri di circoscrizione, i
soggetti o i membri degli organi con funzioni esecutÃvo-gestionali
delle Aziende sanitarie locali;
i membri degli organismi Dirigenti nazionali, regionali e locali di
partiti politici e associazioni sindacali;
i membri dei Comitati regionali di controllo;
i dipendenti statali e di enti pubblici in attività;
gli amministratori del Comune, gli amministratori e i dipendenti delle
aziende speciali ed istituzioni, gli amministratori di enti o società a
partecipazione comunale nonchè i revisori dei conti del Comune;
i consulenti che prestino la loro opera per il Comune e per gli
organismi di cui alla lettera e).
Art. 23
Organi di governo
Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
Le relazioni istituzionali tra gli Organi della Comune sono ispirate ai
principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza
e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione
Comunale.
Art. 24
Il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità Locale, è
l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e
che ne controlla l'attuazione.
Art. 25
Competenze del Consiglio Comunale
Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e
d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla
legge.
Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate
deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve
le eccezioni stabilite dalla legge.
Art. 26
Prima seduta del Consiglio Comunale
Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco, il Consiglio provvede
alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di
ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e
dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.
Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in
seduta pubblica e a voto palese.
Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i
provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità
dell'Amministrazione Comunale e della stessa assemblea rappresentativa,
secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 27
Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio
Comunale
II Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di
sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o
impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio %egrave; presieduto
dall'Assessore più anziano di età. In entrambi i casi devono essere
Consiglieri Comunali.
Art. 28
Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
II Sindaco quale Presidente del Consiglio, rappresenta l'assemblea nei
rapporti con gli altri Organi istituzionali, ed all'esterno
dell'Amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni
delle problematiche ad essi correlalate ne esprime gli orientamenti su
tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale,
interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle
prerogative dei singoli Consiglieri.
Art. 29
Vice Presidente del Consiglio Comunale
Non è prevista la figura del vice presidente.
Art. 30
Consigliere anziano
Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra
elettorale individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei
candidati alla medesima carica proclamati Consiglieri.
Art. 31
Gruppi consiliari
Entro dieci giorni dalla proclamazione i Consiglieri si costituiscono in
Gruppi, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati
da regolamento.
A ciascun Gruppo Consiliare / Ai Gruppi Consiliari sono messe a
disposizione una sede / sedi, del personale, nonchè attrezzature e
servizi necessari per l'esercizio dei mandato.
Art. 32
Conferenza dei Capigruppo
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal
Presidente del Consiglio Comunale o da un suo delegato e dai Presidenti
di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il cui funzionamento
è disciplinato dal regolamento, è presieduta dal Presidente del
Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa
le veci.
La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente Statuto e
dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, contribuendo a
definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In
particolare essa:
coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione e
nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglici
Comunale;
concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;
collabora con il Presidente dell'assemblea nella definizione di elementi
risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in
ordine al funzionamento del Consiglio stesso.
II Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la conferenza
entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il Sindaco o almeno 3
Presidenti di gruppo o da Presidenti di gruppo che rappresentino almeno
un quinto dei consiglieri.
Art. 33
Ufficio di Presidenza
II Presidente ed il Vice Presidente dell'assemblea, unitamente ai
Presidenti delle Commissioni Consiliari costituiscono l'Ufficio di
Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza, il cui funzionamento è disciplinato dal
regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, supporta il
Presidente del Consiglio nelle decisioni riguardanti la programmazione
dei lavori assembleari.
Art. 34
Commissioni Consiliari
Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni
permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e
referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le
funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di
istituzione.
Le Commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a
garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine
all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti
ed organismi dipendenti dal Comune.
Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di
provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed
alla votazione del Consiglio.
II Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine
per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la
composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione
dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali
provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.
II funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione,
l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono
disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale,
il quale può prevedere anche procedure facilitate/semplificate per
l'esame da parte del Consiglio di provvedimenti approvati o formati con
consenso unanime dalle stesse Commissioni.
Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle
proprie riunioni del Presidente del Comune o degli Assessori, nonchè
l'audizione di Dirigenti/Responsabili di Servizio o altri dipendenti e
collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e
degli organismi dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori
persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile
in relazione all'argomento da trattare.
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente
previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
I Presidenti delle Commissioni Consiliari costituiscono apposita
Conferenza permanente, che svolge funzioni di coordinamento delle
attività delle Commissioni in funzione della programmazione dei lavori
del Consiglio Comunale, d'intesa con il Presidente del Consiglio
Comunale e nel rispetto delle competenze di controllo alle medesime
attribuite. L'organizzazione e l'attività della Conferenza sono
disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Art. 35
Garanzie per le minoranze / opposizioni
Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali
l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare
adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali
componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel
regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere
definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.
A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni
consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal
Consiglio tra Consiglieri designati dai Gruppi Consiliari non
appartenenti alla coalizione di maggioranza.
Art. 36
Commissione Pari Opportunità
Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione per le Pari Opportunità
tra Uomo e Donna al fine di migliorare i processi decisionali
finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale
aspetto.
I componenti, anche esterni, della Commissione sono nominati dal
Consiglio secondo criteri di massima rappresentatività culturale,
sociale, politica ed economica.
La Commissione, il cui funzionamento è disciplinato da specifico
regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, formula al
Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere
attinenza alle politiche ed alle problematiche inerenti le pari
opportunità. A tal fine può avvalersi del contributo qualificato di
associazioni e di movimenti rappresentativi delle realtà sociali.
La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli
atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni rivolte
alla realizzazione di condizioni di pari opportunità.
La Commissione, che dura in carica per l'intero mandato, per il suo
funzionamento usufruisce delle strutture e delle risorse previste per le
Commissioni consiliari dallo Statuto e dal regolamento sul funzionamento
del Consiglio comunale.
Art. 37
Articolazione dell'attività del Consiglio
Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che
garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di
tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di
sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni
dell'assemblea.
Il Presidente del Consiglio Comunale è comunque tenuto a riunire il
Consiglio, convocandolo entro un termine non superiore ai venti giorni
ed inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo
richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente del Comune.
Art. 38
Pubblicità e verbalizzazione delle sedute
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte salve le
eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.
Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere dato specifico
resoconto dell'attività dell'assemblea.
Art. 39
Funzionamento dei Consiglio
Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito
regolamento, nel quale è determinato anche il quorum per la validità
delle sedute.
Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce anche
gli istituti e le forme di relazione tra l'assemblea e gli organismi ad
essa correlati, quali le Commissioni Consiliari permanenti, la
Commissione Pari Opportunità, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Presidenti delle
Commissioni Consiliari, l'Ufficio di Presidenza.
Art. 40
Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed
economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed
organizzativa.
Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce i
contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo
anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con
riferimento alla disponibilità di un budget specifico e di supporti
organizzativi specialistici.
Art. 41
Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco
Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione Comunale, della quale è
l'Organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi
di politica amministrativa.
Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal
presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle
funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.
Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla
legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, con
particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 50
e dall'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000.
Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori,
indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni
del Consiglio e della Giunta, nonchè quelle connesse alle proprie
responsabilità di direzione della politica generale dell'ente.
Sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi
del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Comunale e al
Direttore Generale.
Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, ai Presidenti dei
Quartieri e ai Dirigenti / Responsabili di Servizio l'adozione degli
atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Agli assessori il
Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di
governo di cui all'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 42
Rappresentanza legale
La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Dirigenti
Responsabili di Servizio, nei casi previsti dalla legge.
Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto
dell'Amministrazione Comunale.
Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in
sede processuale ai Dirigenti / Responsabili di Servizio del Comune.
In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, il Dirigente /
Responsabile di Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.
Art. 43
Rapporti con gli Assessori e con la Dirigenza / con i Responsabili di
Servizio
In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge
attività d'impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinchè,
nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia
assicurata l'unità dell'attuazione dell'indirizzo
politico-amministrativo.
Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito dal precedente
comma 1, sovraintende direttamente alle materie ed ai progetti di
valenza interassessoriale.
Il Sindaco opera nei confronti dei Dirigenti al fine di assicurare il
buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa,
controllando, anche attraverso supporti valutativi qualificati, la
coerenza dell'azione gestionale con le decisioni degli Organi di Governo
dell'Ente e impartendo specifiche direttive agli stessi.
Art. 44
Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco
Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo
quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione
dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate. In caso di dimissioni,
impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco
provvede alla sua sostituzione.
Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell'attività
della Giunta.
In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del
Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
Art. 45
Consiglieri del Sindaco
Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonchè le competenze
gestionali dei Dirigenti / Responsabili di Servizio, il Sindaco può
affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti
specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di
esercizio delle particolari attività.
I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il
Consigliere cui siano affidati l'esercizio di poteri di rappresentanza
istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione
vicaria.
L'attività svolta dai Consiglieri del Sindaco non comporta la
corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.
Art. 146br>Mozione di sfiducia e dimissioni
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di
una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due
quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge,
lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i
Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una
ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
Art. 47
Composizione della Giunta e nomina degli Assessori
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di
assessori da esso definito con provvedimento espresso di nomina sino ad
un massimo di 4 componenti.
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e
ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle
elezioni. La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è effettuata
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.
Gli Assessori sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. E' comunque
scelto tra i Consiglieri il soggetto chiamato a ricoprire la carica di
Vide Sindaco. Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco anche al
di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
Consigliere.
Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori, con lo stesso
provvedimento di nomina, il compito di sovraintendere ad un particolare
settore di amministrazione o a specifici progetti.
Gli assessori [non consiglieri] partecipano ai lavori del Consiglio e
delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a
determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
Art. 48
Ruolo e competenze della Giunta
La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali
adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche
politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato
amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonchè svolgendo
attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo,
a cui riferisce periodicamente. Altresì delibera i regolamenti rimessi
dalla legge alla propria competenza.
La Giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di governo locale che
non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti
alla competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero degli Organi di
decentramento.
Fatte salve le ulteriori specifiche attribuzioni definite dalla legge,
nei rispetto dei principi fissati dalla normativa sull'Orientamento
degli Enti Locali la Giunta adotta i seguenti atti / esercita le
seguenti attribuzioni:
..................................
..................................
..................................
Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai
Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo comunale.
Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono inoltre messe a disposizione
dei Consiglieri mediante deposito dei relativi testi nell’ufficio del
Segretario Comunale/Generale.
Art. 49
Funzionamento della Giunta
Il Sindaco o di chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono
stabilite dalla stessa con disposizioni auto-regolamentative.
La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con
l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e
a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone. In
caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
Art. 50
Ruolo e compiti degli Assessori
Gli Assessori ed il Vice Presidente hanno il compito di sovraintendere
ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica
area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto
degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del
Comune, nonchè vigilando sul corretto esercizio dell'attività
amministrativa e di gestione.
In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono
impartire specifiche direttive ai Dirigenti/Responsabili di Servizio
dell'Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di
gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo
politico-amministrativo.
Qualora sussistano particolari situazioni, rilevate e dimostrate
annualmente con apposita deliberazione, comportanti per il Comune
l'adozione di misure necessarie al contenimento della spesa, a fronte di
quanto previsto dalla legge e sulla base di specifiche disposizioni
regolamentari a contenuto organizzativo, il Sindaco può attribuire agli
Assessori la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di
adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
Art. 51
Dimissioni degli Assessori e loro revoca
Le dimissioni della carica di Assessore devono essere presentate
dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo
generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a
protocollo.
Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o
cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e
dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile
dello stesso.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla
revoca.
Art. 52
Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative
economiche
La condizione giuridica degli Amministratori del Comune, individuati nel
Sindaco, negli Assessori, nei Presidenti di Circoscrizione / di
Quartiere e nei Consiglieri comunali e Circoscrizionali, nonchè gli
elementi traduttivi della stessa, quali gli obblighi specifici, il
regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono
disciplinati dalla legge.
Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell'esercizio delle
proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al
principio di buona amministrazione, nonchè al rispetto del principio di
separazione tra indirizzo politco-amministrativo e gestione.
Ogni Consigliere Comunale può chiedere che il complesso dei gettoni di
presenza da egli percepiti in ragione dell'attività svolta sia
trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in
via generale da apposito, atto deliberativo dell'organo competente,
nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
L'atto deliberativo di cui al precedente comma 3 / Il regolamento
definisce, per le indennità di funzione per i Consiglieri Comunali, l'entitagrave;
in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di detrazioni alle
stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli
organi collegiali.
Art. 53
Diritti di informazione dei Consiglieri
I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali
si articola la struttura organizzativa del Comune di Cervicati, nonchè
dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le
notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del
proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite,
i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati
dalla legge.
L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente
comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante
la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità
stabilite dal regolamento sul diritto di accesso / sul funzionamento del
Consiglio comunale, tali da non incidere negativamente sulla normale
attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.
Art. 54
Pubblicità patrimoniale
Con specifico regolamento sono stabilite le modalità e procedure
mediante le quali il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri possono
rendere pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, la
propria situazione patrimoniale e reddituale.
(oppure)
Ciascun Consigliere è tenuto a depositare presso la Segreteria Generale
/ Comunale entro novanta giorni dall'insediamento una dettagliata
dichiarazione ed adeguata documentazione, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge, attestanti la propria situazione patrimoniale e
reddituale, l'eventuale esercizio di cariche societarie, nonchè le spese
sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
Ogni Consigliere è tenuto a rappresentare, secondo le medesime modalità
indicate dal precedente comma 1, la situazione patrimoniale e reddituale,
del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi
acconsentono.
Il Sindaco e gli Assessori rendono pubblica la propria situazione
patrimoniale e reddituale secondo le modalità stabilite dai precedenti
commi 1 e 2.
Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri sono altresì tenuti, entro un
mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della
dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche, a depositare presso la Segreteria Generale / Comunale
un'attestazione concernente le eventuali variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi. Gli Amministratori del Comune sono tenuti a
dare adeguata pubblicità anche alle eventuali variazioni delle
situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi non separati e dei
figli conviventi, se questi vi acconsentono.
Art. 55
Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori
Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono
stabilite dalla legge.
La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere
svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con
l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità
della situazione presa in esame, nonchè la possibile tempestiva
rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.
Art. 56
Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste
dalla legge
I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni,
dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o
del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge: al verificarsi di
una di tali situazioni le strutture ed il personale dell'Amministrazione
Comunale prestano la massima collaborazione con gli Amministratori
eventualmente rimasti in carica o con l'autorità temporaneamente
preposta alla guida dell'Ente, al fine di garantire la continuità e la
correttezza dell'attività amministrativa.
Le articolazioni organizzative ed i dipendenti del Comune operano in
modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 1 anche qualora sia
sciolto o sospeso il Consiglio Comunale o qualora la rimozione e la
sospensione di Amministratori dell'Ente provochi situazioni
potenzialmente pregiudizievoli del buon andamento dell'attività
amministrativa.
Art. 57
Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata
E' dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non
partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per
iscritto alla Presidenza del Consiglio Comunale.
La decadenza è formalizzata dal Consiglio Comunale, con proprio
provvedimento espresso, su iniziativa della Presidenza dell'assemblea o
di un qualsiasi consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere
obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale
l'interessato deve poter evidenziare le situazioni giustificative del
periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle
note al Presidente del Consiglio.
Art. 58
Pubblicità delle spese elettorali
Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio
e delle candidature alla carica di Sindaco e comunque all'atto del
deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla
proclamazione degli eletti, all'albo pretorio, i candidati alle cariche
di cui sopra, o un loro delegato, presentano alla Segreteria Comunale il
bilancio preventivo delle spese elettorali ancorchè finanziabili pro
quota dai partiti o movimenti di appartenenza, ovvero da altri soggetti.
Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dalla legge.
Il bilancio preventivo deve essere pubblicato all'albo pretorio del
Comune, sino al termine di pubblicazione del rendiconto.
Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei
soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato alla Segreteria
Comunale, il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all'albo
pretorio del Comune per la durata di quarantacinque giorni.
Art. 59
Linee programmatiche per il mandato amministrativo
L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione
Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun
mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.
Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di
progettualità le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle
risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo
definitori degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.
Art. 60
Definizione delle linee programmatiche
Il Sindaco predispone un articolato documento, descrittivo delle linee
programmatiche per il mandato amministrativo.
Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione
caratterizzanti l'attività dell'Amministrazione Comunale è impostato in
modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi
stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali
utilizzabili, nonchè le risorse umane interessate.
L'elaborazione delle linee programmatiche deve essere effettuata entro
centoventi giorni dalla data di insediamento e deve essere formalizzata
mediante una decisione della Giunta.
I singoli Assessori possono contribuire alla formulazione del documento
contenente le linee programmatiche con proposte ed elementi informativi
inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.
Nell'elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto
delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla Comunità Locale.
Al fine di sollecitare e razionalizzare i contributi qualificati dei
cittadini, delle forme di aggregazione, delle associazioni e dei
soggetti operanti nell'ambito economico territoriale, il Sindaco può
indire apposita istruttoria pubblica, i cui risultati sono riportati
alla Giunta per le necessarie valutazioni e, successivamente, al
Consiglio in sede di confronto sulle linee programmatiche.
Il documento contenente le linee programmatiche è comunque sottoposto al
Consiglio entro centottanta giorni dall'insediamento del Sindaco.
Le Commissioni consiliari esaminano, ciascuna per le materie di propria
competenza, le azioni ed i progetti descritti nelle linee
programmatiche.
Il Consiglio può intervenire, mediante l'approvazione di specifici
emendamenti, nella definizione delle linee programmatiche con
integrazioni, adeguamenti e modifiche al documento presentato dal
Presidente del Comune.
In relazione al complesso delle linee programmatiche o a singole parti
delle stesse, il Consiglio pu approvare specifici Ordini del Giorno /
documenti con elementi integrativi delle linee d'azione e delle
progettualità presentate dal Sindaco.
Art. 61
Attuazione delle linee Programmatiche
Gli Assessori, ciascuno per le materie di propria competenza, promuovono
e controllano l'attuazione, sotto il profilo del corretto sviluppo degli
indirizzi politico-amministrativi, delle linee programmatiche,
informandone periodicamente il Sindaco.
Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio ed i Dirigenti / Responsabili di
Servizio adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto
necessario a dare traduzione, sotto il profilo programmatorio,
d'indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al
Bilancio, agli atti di programmazione, ai piani, agli atti generali
d'indirizzo, al Piano Esecutivo di gestione, agli atti di organizzazione
e di gestione.
Art. 62
Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche
Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei
programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo
sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee
programmatiche.
La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee
programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno
di gestione, nonchè con il quadro di gestione delle risorse economiche.
In sede di presentazione della relazione, il Sindaco può proporre
integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee
programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate:
con riferimento ad analitici rapporti dei Dirigenti responsabili delle /
Responsabili di Servizio preposti alle principali strutture
dell'Amministrazione Comunale;
con riguardo alle osservazioni ed alle specifiche proposte di ciascun
Assessore in relazione alle materie dell'area di propria competenza.
Le valutazioni del Sindaco sono formalizzate in un documento sottoposto
alla Giunta, nel quale, per ogni integrazione, adeguamento o modifica,
sono riportati chiaramente gli elementi giustificativi riferiti alle
situazioni di contesto, alle istanze ed alle indicazioni della comunità
locale, alle esigenze di rispetto dell'impostazione fondamentale delle
linee programmatiche, nonchè alle esigenze ed alle possibilità derivanti
dallo stato economico-finanziario complessivo del Comune.
Il Consiglio esamina le integrazioni e le modifiche proposte entro
novanta giorni dalla presentazione delle stesse da parte del Sindaco e
le approva / ne conclude l'esame comunque non oltre il 30 settembre
dell'anno nel quale esse devono essere rese operative.
L'esame delle integrazioni e delle modifiche deve avvenire nell'ambito
di un dibattito consiliare nel quale il Sindaco e gli Assessori sono
chiamati ad illustrare gli elementi giustificativi delle proposte
modificative e di adeguamento.
Ogni Assessore verifica con cadenza mensile lo stato di attuazione delle
linee programmatiche, integrate e modificate, e ne riferisce al Sindaco
l'efficacia e la ricettività da parte della comunità locale.
Art. 63
Consuntivazione dell'attuazione delle linee programmatiche
Il Sindaco presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato
amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, in termini
di consuntivazione, lo stato di attuazione e di realizzazione delle
linee programmatiche.
Il consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche è soggetto
all'esame del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di
realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.
Art. 64
Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime in
particolare nell'adottare provvedimenti di pianificazione strategica
relativi alle varie aree di intervento istituzionale del Comune, a scala
temporale annuale o pluriennale contenenti precisi elementi di
riferimento in ordine alle azioni realizzabili ed alle risorse da
investire sull'andamento complessivo delle risorse disponibili. Su tale
base devono essere altresì determinate le specificità degli
investimenti, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse
per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
I provvedimenti di programmazione per aree specifiche e di
pianificazione strategica fanno riferimento ai programmi ed agli
obiettivi definiti nelle linee programmatiche per il mandato
amministrativo.
Il Consiglio adotta anche atti di indirizzo generale per singoli settori
omogenei, correlati con il quadro complessivo definito dalle linee
programmatiche per il mandato amministrativo, coerenti con la scala
temporale dei documenti di bilancio, che impegnano la Giunta e che
devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da
raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle
risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per
il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali
indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di
favorire lo sviluppo di attività sinergiche.
La Giunta periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per
settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche
sotto il profilo temporale, la congruità dell'andamento della gestione
in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.
Anche al fine di garantire al Consiglio la possibilità di attivare le
forme di controllo previste per esso dalla legge vengono tempestivamente
inviate al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo, secondo modalità
previste dal regolamento, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta
con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli atti
programmatori e d'indirizzo indirizzi adottati dal Consiglio in forza di
quanto previsto dal primo e dal terzo comma del presente articolo.
Art. 65
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cervicati è
disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto
stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi
generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia,
flessibilit�delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità
di gestione, di professionalità e responsabilità nonchè in conformità
con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano
agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai Dirigenti /
Responsabili di Servizio.
Art. 66
Elementi generali dell'organizzazione dell'Amministrazione Comunale
L'Amministrazione Comunale sviluppa la sua azione attraverso unità
organizzative / strutture preposte all'assolvimento autonomo e compiuto
di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze
e di obiettivi.
Le principali unità organizzative / strutture dell'Amministrazione
Comunale sono individuate in un organigramma / uno schema organizzativo,
con riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle
funzioni svolte, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali
o di supporto.
Le unità organizzative / principali strutture nelle quali si articola
l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale sono affidate alla
responsabilità di un Dirigente / a Responsabili di Servizio.
Art. 67
Strutture comuni
Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri Enti Locali,
l'Amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte
da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali ed istruttorie,
in ordine a politiche ed opere rivolte all'intera comunità locale.
Art. 68
Ruolo della Dirigenza / dei Responsabili di Servizio
I Dirigenti / Responsabili di Servizio sono responsabili / operano della
/ per la gestione amministrativa dell'azione del Comune, tradotta in
atti e sviluppata attraverso la direzione delle strutture organizzative
nelle quali è articolata l'Amministrazione Comunale.
Il regolamento, specifica, nel rispetto di quanto disposto al successivo
art. 70, le attribuzioni e i compiti dei Dirigenti / Responsabili di
Servizio preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.
Art. 69
Incarichi dirigenziali
L'attribuzione della responsabilità di direzione delle strutture in cui
si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale spetta al
Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale,
in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente
assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è
attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. I
Dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi
previsti dall'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La copertura dei posti di direzione di struttura organizzativa, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche
mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto
pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto
privato, con un soggetto in possesso di elevate esperienza e
qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica e dal ruolo da ricoprire.
Art. 70
Funzione dirigenziale
Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi
di governo del Comune, i Dirigenti / Responsabili di Servizio assumono,
nell'area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e ai
regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In
quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi
compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno o che
comportino l'esercizio di poteri discrezionali secondo modalità
stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
I Dirigenti / Responsabili di Servizio, in particolare, coordinando e
dando impulso all'attività degli Uffici e dei Servizi cui sono preposti
secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, adottano gli atti e realizzano le attività ad essi
attribuite dall'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Ai Dirigenti / Responsabili di Servizio spettano altresì
l'adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;
i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione
con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in relazione allo svolgimento
dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla
predisposizione ed all'attuazione di programmi e progettualità
complessi;
lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e
programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o
partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.
I Dirigenti / Responsabili di Servizio esercitano le competenze ad essi
attribuite nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza
dell'attività amministrativa, nonchè svolgendo la loro azione con
riguardo alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di
riferimento.
Art. 71
Responsabilità dirigenziale
I Dirigenti / Responsabili di Servizio sono responsabili del risultato
dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con
particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo
criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione
La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle
prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti
dell'Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo
delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.
La valutazione dei Dirigenti / Responsabili di Servizio, disciplinata
dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee
d'indirizzo adottate dagli Organi di Governo, è sviluppata
periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione.
Qualora la valutazione dei risultati dirigenziali / dei Responsabili di
Servizio faccia emergere il mancato raggiungimento al termine
dell'esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo
di gestione, nei confronti del Dirigente / Responsabile di Servizio
interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine
ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i
provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità
Art. 72
Direzione generale
Al fine di sovraintendere al processo di pianificazione, di introdurre
misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia
dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, viene istituita la
Direzione generale, le cui funzioni sono specificate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
La Direzione generale si fa carico in particolare della unitarietà e
coerenza dell'azione dei Dirigenti / Responsabili di Servizio, per
quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e
agli obiettivi individuati dagli Organi di Governo del Comune. Alla
Direzione generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro
assegnate e in base allo schema organizzativo, i Dirigenti /
Responsabili di Servizio dell'Ente, ad eccezione del Segretario
comunale.
Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale. L'incarico
relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal
Sindaco, previa deliberazione della Giunta, al Segretario comunale.
Art. 73
Segretario e Vice Segretario
Il Segretario generale / comunale svolge i compiti che gli sono
assegnati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali,
assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.
Il Sindaco definisce con proprio atto i rapporti tra il Segretario
generale / comunale e Direttore Generale, se nominato.
Art. 74
Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali
Il Comune di Cervicati nell'ambito delle proprie competenze, provvede
alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione
di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo
sviluppo economico e civile della Comunità Locale.
Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, determina
l'assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità la
continuità l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di
uguaglianza.
Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza
direttamente, a mezzo dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di
legge, di apposite strutture quali aziende, consorzi, società o altri
organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale
ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle
dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con
apposite convenzioni.
Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto
degli eventuali limitazioni e finalizzazioni poste dalla stessa, i
modelli / le forme di gestione dei servizi pubblici locali più
adeguati/e alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base
di valutazioni di opportunità di convenienza economica, di efficienza di
gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai
concreti interessi pubblici da perseguire.
I servizi pubblici afferenti alla competenza del Comune possono essere
esercitati anche in forma associata con altri Enti Locali.
Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione
dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Comunale e debbono
essere adottate previa acquisizione di un'analisi di fattibilità
concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e
qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i
conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza
economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.
Art. 75
Partecipazioni a società
Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la
gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di
capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo
economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività
strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni
organizzative di maggiore efficienza.
Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a
società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione
maggioritaria di capitale pubblico locale.
La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si
informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di
indirizzo e controllo e di gestione nonchè alla trasparenza delle
relazioni finanziarie.
L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina
degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli
enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare
di assunzione del servizio.
Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il
contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione
comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di
titolarità del Comune appositi accordi o contratti di servizio sulla
base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, che fissano gli
obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società
I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione
della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi
previsti dal contratto di servizio.
Art. 76
Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali - L'Istituzione
I servizi sociali e culturali sono gestiti dall'Amministrazione Comunale
facendo ricorso in via preferenziale al modello dell'Istituzione, con
specifica deliberazione del Consiglio comunale, approvata con la
maggioranza dei consiglieri in carica, che precisa l'ambito di attività
dell'istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da
assegnare alla stessa.
Ogni Istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di
compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale,
nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli
indirizzi fissati dal Consiglio comunale. A tal fine ciascuna
Istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale
con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in
conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le
modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e
quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione
medesima.
Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in
modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle
istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.
Le istituzioni dispongono altresì di entrate proprie costituite dalle
tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione
da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte
direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e
riscosse.
Art. 77
Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi
partecipati o controllati
Per le Società le istituzioni e gli altri organismi individuati dalla
legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o
partecipati dal Comune, gli amministratori sono nominati o designati
sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra persone
che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti
o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o
private.
Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva
competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al
precedente comma 1 nel rispetto della previsioni di legge in ordine alle
incompatibilità per gli amministratori di organismi controllati o
partecipati dall'Amministrazione Comunale.
In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le nomine
e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio prevede
anche modalità atte a garantire un'adeguata rappresentanza di
amministratori espressi dai Gruppi Consiliari di opposizione.
Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati
dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi
irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi
deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata
inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o
dell'Ente.
Art. 78
Risorse economico-finanziarie
L'ordinamento della finanza del Comune di Cervicati, è disciplinato
dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti
l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza
di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della
finanza pubblica.
Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può
procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste
dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che
regolano la finanza locale.
Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo
delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito
di quanto stabilito dalla legge.
Art. 79
Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite
I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al
Comune di Cervicati dallo Stato e dalla Regione, nonchè concernenti le
risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla
normativa attuativa della stessa.
L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con
adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetta dei
principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e
dell'efficacia della stessa.
Art. 80
Patrimonio del Comune
Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i
beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e
immobili.
I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di
legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente
aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di
contabilità
L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo
programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.
Art. 81
Gli strumenti contabili
La gestione economico finanziaria del Comune di Cervicati si svolge con
riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e
programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in
modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi,
servizi ed interventi.
La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di
gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il
conto del patrimonio.
I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità
economica.
La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di
contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni
tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica
e patrimoniale del Comune, nonchè i profili specifici dei procedimenti
per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento
di contabilità
Art. 82
Revisione economico-finanziaria
Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito
atto consiliare, elegge il Revisore nei modi indicati dalla legge.
Il Revisore espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo
modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il
Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza
economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.
Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Revisorie
oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le
modalità stabilite dal regolamento di contabilità formula pareri sulle
deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle
risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio
sugli altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche
sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare
alla Comunità Locale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e
dei conti consuntivi.
Il Revisore nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso
agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.
Il Revisore dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di
governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in
relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il
profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta.
Il Comune assicura al Revisore dei Conti risorse economiche, umane e
strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati
dalla legge e dallo Statuto. Tali risorse sono definite annualmente
dalla Giunta in sede di predisposizione della proposta di Bilancio e di
definizione del PEG.
Art. 83
Il sistema dei controlli interni
Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo
strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, nonchè la valutazione dei risultati dei
Dirigenti / Responsabili di Servizio e del personale costituiscono un
sistema per i controlli interni.
I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna
singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per
sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi
decisionali ad essa prelusivi in condizioni di efficienza, efficacia,
economicità
Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti,
l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei
programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo
politico-amministrativo.
La valutazione dei risultati dirigenziali / dei Responsabili di Servizio
e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione
degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa,
l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività
delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.
Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati.
I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti
già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la
legittimità la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. I
controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non
hanno comunque sviluppo preventivo.
Art. 84
Modalità di sviluppo del controllo di gestione
L'Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e
sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di
gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla
legislazione vigente in materia, nonchè con riguardo all'evoluzione dei
modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e
dell'attività delle organizzazioni.
In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare
l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi
sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standards di
erogazione dei servizi.
Art. 85
Revisione dello Statuto conseguente ad innovazioni normative
Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul
quadro organizzativo e funzionale del Comune comporta la necessaria
revisione dello Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
degli stessi provvedimenti legislativi.
Art. 86
Disposizioni transitorie
In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Sindaco presenta
entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore le linee programmatiche per
la restante parte del mandato amministrativo in corso, secondo le
modalità stabilite dai precedenti articoli 59, 60, 61, 62, 63. |